Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. In base ai princìpi di sussidiarieta e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e nel rispetto della potestà legislativa delle regioni, lo Stato provvede tra l'altro a:

          a) promuovere e sostenere la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere un'effettiva integrazione culturale;

 

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          b) promuovere il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e a tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo, comprese le figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie, attraverso interventi in campo fiscale e previdenziale e nelle altre materie di propria competenza, nonché tutelandone la libertà artistica ed espressiva e la proprietà intellettuale;

          c) promuovere l'insegnamento della musica, nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica coreutica e della tradizione circense. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia scolastica, è favorito l'inserimento delle relative discipline tra le materie di studio delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione;

          d) sostenere l'istruzione e l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con riferimento ai conservatori di musica, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, nel rispetto dell'autonomia di tali istituzioni, anche in relazione alle nuove figure professionali legate allo sviluppo tecnologico;

          e) sottoscrivere protocolli di intesa con le emittenti radiotelevisive nazionali per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni di spettacolo dal vivo. Spazi di informazione e di promozione dedicati allo spettacolo dal vivo sono altresì previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

          f) assegnare le risorse del FUS destinate ai diversi settori dello spettacolo dal vivo, attraverso criteri e modalità stabiliti con decreti di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata;

          g) attuare le attività di monitoraggio e osservatorio sull'impiego delle risorse

 

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finanziarie statali a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h);

          h) assicurare la conservazione del patrimonio storico ed artistico e promuovere la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano, anche attraverso accordi di cooperazione culturale con i Paesi dell'area mediterranea;

          i) promuovere accordi per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea e con i Paesi appartenenti alle aree geografiche culturali di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori, al fine di promuovere l'integrazione multietnica delle culture;

          l) costituire l'archivio nazionale per lo spettacolo dal vivo;

          m) favorire lo sviluppo dello spettacolo dal vivo anche attraverso agevolazioni fiscali, fatto salvo quanto stabilito in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.